Dal 1 Giugno 2013 è obbligatorio redigere il D.V.R. come stabilito dal D. I. del 30 Novembre 2012 e dalle successive note del Ministero del lavoro, in particolare quella del 31.01.2013 dove viene chiaramente precisato che la valutazione dei rischi con l'autocertificazione poteva essere esercitata fino al 31 Maggio 2013.
I riferimenti normativi sono il D.Lgs n. 81/2008 (artt. 17,28 e 29) e il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, in cui viene definita la procedura standardizzata per la redazione del documento di valutazione dei rischi.
Il campo di applicazione della Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è riassunto nel seguente schema.
I riferimenti normativi sono il D.Lgs n. 81/2008 (artt. 17,28 e 29) e il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, in cui viene definita la procedura standardizzata per la redazione del documento di valutazione dei rischi.
Il campo di applicazione della Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è riassunto nel seguente schema.
Ora che abbiamo visto chi deve e può applicare la procedura standardizzata per la redazione del DVR, vediamo dal punto di vista operativo come bisogna procedere, ricordando che è possibile scaricare gratuitamente la modulistica di supporto messa a disposizione in allegato al Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, al seguente link di download.
Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nella seguente tabella, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda:
Cosa si rischia trascurando questo importante documento? Di seguito una tabella riepilogativa con le sanzioni previste dal Testo Unico della Sicurezza:
SANZIONI
VIOLAZIONE
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RIF. DI LEGGE
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SANZIONE
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Mancata redazione del DRV
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D.Lgs n. 81/2008, artt. 28 e 29
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Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro
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Incompleta redazione del DVR
(in relazione a: misure di prevenzione e
protezione e DPI, programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, procedure sulle misure da
adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità)
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D.Lgs n. 81/2008, artt. 28 e 29
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Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
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Incompleta redazione del DVR (in merito a:
relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati
i criteri adottati per la valutazione stessa, individuazione delle mansioni
che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento)
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D.Lgs n. 81/2008, artt. 28 e 29
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Ammenda da 1.000 a 2.000 euro
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RIELABORAZIONE DEL DVR: la valutazione dei rischi va rielaborata immediatamente nei seguenti casi:
1- modifica del ciclo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
2- evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione;
3- a seguito di infortuni significativi;
4- a seguito di necessità emergenti dalla sorveglianza sanitaria.
Il d.v.r. deve essere aggiornato entro i 30 giorni successivi al verificarsi di uno dei casi sopra indicati.
DATA CERTA: il documento deve essere munito di “data certa” l’apposizione della quale sul DVR può avvenire con i seguenti metodi:
Spedizione tramite raccomandata: il fascicolo del DVR piegato a plico e affrancato - senza imbustare - viene spedito allo stesso mittente. La data di spedizione comproverà la data certa.
Tramite timbro postale: consiste nell’apposizione del timbro postale con data, da applicarsi sulla prima pagina del DVR; la Ditta si reca in un ufficio postale, presenterà il DVR sul quale riporterà l’ annotazione “Si chiede l’apposizione della data certa (data del giorno) sul presente fascicolo composto da n°______fogli”. L’ufficio postale apporrà quindi il timbro datario e la data apposta comproverà la data certa.
Tramite firma digitale: il DVR viene redatto nelle normali modalità informatiche, sul file viene apposta la firma digitale e la marca temporale, in tal modo il documento risulterà datato e non sarà più modificabile.
Tramite PEC: il DVR viene stampato in formato PDF e allegato ad una e-mail inviata con posta elettronica certificata.
Firma del documento per gli effetti di cui al comma 2 del art. 28 d lgs 81: nella redazione del DVR vengono interessate tutte le figure che costituiscono l' organizzazione per la sicurezza conseguentemente, l’apposizione della firma su documento da parte di: a) datore di lavoro; b) RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione (che può anche essere lo stesso datore di lavoro); c) RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se nominato) e d) medico competente (ove nominato) è idonea e sufficiente ad attribuire all’atto la data certa. Ovvio che qualora il RSPP coincidesse con il datore di lavoro e non fossero presenti, né medico, né RLS ai fine della data certa del DVR è necessario utilizzare uno dei metodi alternativi succitati.
Per ulteriori chiarimenti e supporto potete contattarci alla seguente e-mail: myarchibim@gmail.com.
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